Quando lo sportello pubblico confonde prudenza e pregiudizio: il caso delle professioni non ordinistiche

Quando lo sportello pubblico confonde prudenza e pregiudizio: il caso delle professioni non ordinistiche

Chi vuole avviare un’attività autonoma nel settore del benessere non chiede un “timbro sanitario”. Chiede orientamento, informazioni e accesso ai servizi pubblici previsti dalla legge.

Può capitare che un cittadino si presenti a un Centro per l’Impiego per chiedere informazioni su un percorso di autoimpiego o di libera professione. Può capitare, per esempio, che il progetto riguardi la naturopatia o altre discipline del benessere. E può capitare che la risposta ricevuta sia liquidatoria: “La naturopatia non è riconosciuta”.

Una frase del genere, detta così, rischia di creare confusione. Perché una cosa è dire che la naturopatia non è una professione sanitaria ordinistica e non consente diagnosi, prescrizioni, terapie mediche o atti riservati. Questo è corretto. Altra cosa è far intendere che chi intende lavorare nel settore non possa ricevere orientamento, supporto all’autoimpiego o indicazioni sui percorsi amministrativi e professionali disponibili.

Il punto è proprio questo: il Centro per l’Impiego non deve “riconoscere” la naturopatia come professione sanitaria. Deve invece svolgere il proprio ruolo istituzionale, cioè offrire servizi di politica attiva, orientamento, analisi delle competenze, accompagnamento al lavoro e, quando previsto, supporto all’autoimpiego.

Il D.Lgs. 150/2015, all’art. 18, prevede espressamente che i Centri per l’Impiego svolgano attività di orientamento di base, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa. Lo stesso articolo richiama anche la gestione, diretta o indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo.

In Toscana, ARTI descrive i Centri per l’Impiego come il punto di accesso al sistema regionale delle politiche attive per il lavoro, con servizi gratuiti rivolti alle persone che cercano occupazione o sostegno nella scelta di un percorso formativo e/o lavorativo.

Per questo, davanti a una risposta superficiale, il cittadino dovrebbe riportare la questione sul piano corretto: non “voglio che mi riconosciate la naturopatia”, ma “chiedo orientamento all’autoimpiego e al lavoro autonomo”.

Anche la Legge 4/2013 ha un ruolo importante, perché disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, cioè quelle attività professionali che non rientrano in un albo ordinistico specifico, purché non invadano ambiti riservati per legge.

Per la naturopatia esiste inoltre una norma tecnica UNI, la UNI 11491:2013, che definisce requisiti relativi all’attività professionale del naturopata in termini di conoscenze, abilità e competenze. È importante precisare che una norma UNI non è una legge abilitante a professioni sanitarie e non trasforma il naturopata in professionista sanitario, ma costituisce un riferimento tecnico utile per qualificare un profilo professionale.

Sul piano delle attività economiche, la classificazione ATECO 2025 prevede il codice 86.96.09, denominato “Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.”. Anche qui serve prudenza: il codice ATECO ha funzione statistica e fiscale, non abilita allo svolgimento di atti sanitari riservati. Però dimostra che l’ordinamento economico conosce e classifica un’area di attività collegata alle medicine complementari e alternative.

Il problema, quindi, non è chiedere allo sportello pubblico di legittimare ciò che non gli compete. Il problema è quando uno sportello pubblico liquida un cittadino sulla base di una formula generica, senza distinguere tra professione sanitaria, professione non ordinistica, attività economica, formazione, autoimpiego e lavoro autonomo.

In questi casi, il cittadino dovrebbe evitare discussioni verbali inutili e chiedere tutto per iscritto.

La richiesta può essere semplice:

Chiedo l’attivazione dei servizi di orientamento specialistico, bilancio competenze, orientamento all’autoimpiego e verifica di eventuali misure, bandi o incentivi per l’avvio di attività autonoma/libero-professionale, ai sensi del D.Lgs. 150/2015, art. 18.
Preciso che l’attività di interesse riguarda il settore naturopatico/discipline del benessere, da esercitarsi fuori dall’ambito sanitario riservato, senza diagnosi, cura, prescrizione o atti propri delle professioni sanitarie.

Se l’ufficio ritiene di non poter procedere, è legittimo chiedere un diniego scritto, motivato, con indicazione della norma che impedirebbe l’erogazione del servizio. Questo passaggio è fondamentale, perché trasforma una frase detta allo sportello in una posizione amministrativa verificabile.

Il servizio pubblico non dovrebbe funzionare sulla base di simpatia, antipatia, pregiudizio personale o conoscenze approssimative. Chi lavora a contatto con il cittadino ha una responsabilità precisa: informare correttamente, orientare, distinguere i piani e, quando non sa, verificare.

Dire “non è riconosciuta” può essere una scorciatoia. Ma uno sportello pubblico non dovrebbe usare scorciatoie quando davanti ha una persona che sta cercando di costruire un percorso professionale.

Il cittadino, dal canto suo, deve presentarsi con chiarezza: niente pretese sanitarie, niente ambiguità, niente linguaggio improprio. Ma ha pieno diritto di chiedere orientamento, strumenti, informazioni e supporto all’autoimpiego.

La differenza è tutta qui: non chiedere un privilegio, ma pretendere che il servizio pubblico faccia il proprio lavoro.

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